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Proposto dal gruppo di lavoro incaricato per la stesura del regolamento della sezione C.A.I. di Gardone V.T. Titolo I - Denominazione, Sede, Durata Art. 1 -
E' costituita con sede in Gardone V.T. un'associazione denominata Club
Alpino Italiano Sezione di Gardone V.T.
e sigla "C.A.I. Sezione di Gardone V.T."
Essa ha durata illimitata. Titolo II - Scopi Art. 3 - L'Associazione ha per scopo di provvedere : a) - alla
tutela degli interessi generali dell'alpinismo collaborando con tutti gli
enti, pubblici o privati, che si occupino nell'ambito locale di problemi
connessi con l'alpinismo Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro, e' indipendente, apolitica, aconfessionale. Titolo III - Soci Art. 5
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I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari o giovani,
secondo quanto stabilisce l' art. 7 Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potesta'. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. , nonche' il Regolamento sezionale e le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione : a) - la quota di
ammissione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verra'
stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo Art. 8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'articolo 8 dello Statuto e nell'articolo 12 del Regolamento Generale del C.A.I. Art. 9 - La qualita' di socio si perde per morte (o per scioglimento, trattandosi di ente), per dimissioni, per morosita', per radiazione. Art.10 - Il Consiglio Direttivo puo' adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attivita' sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi piu' gravi puo' essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio puo' presentare ricorso a norma degli articoli 15 e 19 del Regolamento generale del C.A.I. Titolo IV - Organi dell'Associazione Art.11 -
Sono organi dell'Associazion: Art.12 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti. Capo 1 - ASSEMBLEA Artr.13 -
L'Assenmblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione; essa
rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli
assenti o dissenzienti. Art.14 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e delle varie relazioni; puo' essere inoltre convocata quando il ConsiglioDirettivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito almeno dieci giorni prima a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'Ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Art.15 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tuuti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ad altri soci, esclusi i Consiglieri e i revisori, ogni socio non puo' portare piu' di due deleghe. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al votpo; tuttavia in seconda convocazione, che potra' tenersi anche ad un' ora di distanza dalla prima, l'Assemblea e' validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti. Art.16 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario tre scrutatori. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Art.17 -
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti,
tuttavia: Art.18 - le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche del regolamento sezionale non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del consiglio centrale del C.A.I. a norma degli art.12 e 27 dello Statuto del C.A.I. Capo 2 - CONSIGLIO DIRETTIVO Art.19 - Il consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione, esso si compone di almeno nove membri eletti dall'assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, nomina il segretario ed il tesoriere e conferisce ogni altra carica sociale. Art.20 -
Al consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni
contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale
del C.A.I. In particolare il Consiglio : Art.21 - Il consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente; la riunione deve eseere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, a parita' di voti, prevale quello del Presidente. Art.22 - ai Consigliere che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio e' considerato dimissionario. Capo 3 - PRESIDENTE Art.23 - Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e la firma sociale. Il Presidente in caso di urgenza, puo' prendere i provvedimenti che sarebbero del consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo alla sua prima riunione. Art.24 - Il Vice presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. Capo 4 - TESORIERE E SEGRETARIO Art.25 - Il Tesoriere ha la responsabilita' della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilita' e presenta al consiglio Direttivo il bilancio entro il 15 Febbraio. Art.26 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio Direttivo, da' attuazione alle delibere di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione. Capo 5 - Revisori dei Conti Art.27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Art.28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo di controllo della contabilita' sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO Art.29 -
Il patrimonio sociale e' costituito : Art.30 -
Le entrate sociali sono costituite : Artr.31 - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati e intestati all'Associazione stessa presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico. I mandati di pagamento relativi a spese straordinarie devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere. Art.32 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio, che e' lasciato in visione ai soci presso la sede sociale, prima dell'Assemblea Ordinaria in cui sara' sottoposto alla loro approvazione. Art.33 -
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di
scioglimento dell'Associazione l'intero suo patrimonio verra' devoluto
secondo quanto stabilito nell'art.14 dello Statuto del C.A.I. TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI CAPO 1 SOTTOSEZIONI Art.35 -
Il Regolamento della Sottosezione deve prevedere i seguenti organi : Art.36 - Il Reggente, che e' il responsabile della sottosezione, per tutte le necessita' amministrative e gestionali si rivolge alla segreteria della Sezione. Il Consiglio Direttivo della Sezione sovrintende sulle attivita'delle Sottosezioni, ne cura il coordinamento, vigila sul rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari. CAPO 2 GRUPPI Art.37 - L'Associazione favorisce la crescita nel proprio seno di gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno dieci soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attivita' statutarie dell'Associazione o comunque un'attivita' compatibile con i fini dell'Associazione stessa. La costituzione dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche approvarne i regolamenti. I Gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; essi devono presentare al Consiglio Direttivo bilanci e relazioni annuali; il loro bilancio e' parte del bilancio annuale dell'Associazione. I Gruppi non possono intrattenere rapporti diretti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con gli Enti Locali. TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art.38 -
Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi
dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non
potranno venire deferite all'autorita' giudiziaria se prima non venga
esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il
tentativo sono : Art.39 - Contro le deliberazioni degli Organi Sezionali che si ritengano in violazione del presente Regolamento o dello Statuto o del Regolamento Generale del C.A.I., e' data la possibilita' di ricorso a norma dell'art.14 del Regolamento Generale del C.A.I. TITOLO VIII DISPOSIZIONI
FINALI Art.41 -
Il presente Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo verra'
adeguato alle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale
del C.A.I. |